Protocollo d’intesa siglato il 5 ottobre 1990 e riconfermato il 25 novembre 1995 da Federazione nazionale della stampa, Ordine nazionale dei giornalisti e associazione Telefono Azzurro.
I giornalisti italiani nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta Costituzionale e in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria e la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione e una adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:
– che il bambino deve crescere in un’atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
– che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” ne a illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento;
– consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, a una specifica tutela,
richiamano le specifiche normative previste dal codice di procedura penale e dal codice di procedura penale per i minori. Quest’ultimo, all’articolo 13 prescrive il “divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato”. Il nuovo codice di procedura penale, all’articolo 114, comma 6, vieta “la pubblicazione delle generalità e dell’immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate…”.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un’informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese; la Fnsi e l’Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo d’intesa:
a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende anche – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – a fatti che non siano specificatamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione e affidamento, figli di genitori ricercati, ecc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell’interesse del minore;
e) se, nell’interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
A CINQUE ANNI DALL’APPROVAZIONE DELLA CARTA: REGOLE DI COMPORTAMENTO
I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento.
1) Al bambino coinvolto – come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca o di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa ecc.) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi al sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.