E’ possibile fare domanda per il Reddito di Cittadinanza una seconda volta o più volte di seguito? A rispondere a questo punto è l’articolo 14 del testo definitivo sulla manovra pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
- Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.