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10 skill immancabili per il tuo dispositivo Alexa

Si avvicina il nuovo anno, e come non mai Amazon sta pubblicizzando i suoi assistenti vocali Echo su internet e in tv. Colto dalla curiosità, ne ho comprato anche io uno, e dopo averne provato le funzionalità, ho deciso di stillare una mia personale lista di quelle che ritengo siano le migliori skill per Alexa. Non si tratta di una classifica in ordine di merito, ma si proprone di raggruppare le skill più interessanti.

1. Fai silenzio

Quando qualcuno in casa vi stressa, grazie ad Alexa potrete mandarglielo a dire. Basterà pronunciare la frase “Alexa, apri Fai silenzio” e fare il nome del disturbatore (supponiamo “Mamma”) e Alexa inizierà a dire compulsivamente:

“Mamma smettila di parlare, perchè stai stressando”
“Mamma smettila di parlare, perchè stai stressando”
“Mamma smettila di parlare, perchè stai stressando”…

 

2. Cattive intenzioni

Quando vengono ospiti a casa Alexa è troppo gentile con loro per i vostri gusti? Nessun problema. Insegnatele un po’ di cattiveria con questa skill di offese gratuite. Basta dire ad Alexa: “apri cattive intenzioni” e fare il nome della persona con cui dovrà sfrogarsi.

O più direttamente: “Alexa, chiedi a cattive intenzioni di insultare Tizio

3. Akinator

Come poteva mancare? Permettete ad Alexa di trasformarsi nel genio del web grazie a questa skill. Per chi non lo conoscesse, Akinator cerca di indovinare un personaggio (del mondo della tv e del cinema, della letteratura o dei cartoni, dello spettacolo o di internet) a quale il giocatore sta pensando, attraverso una serie di domande.

Per avviarlo dite ad Alexa: ““gioca con Akinator” o “Alexa, apri Akinator”

4. Signora che urla

Nel mondo patinato e ricercato dell’intelligenza artificiale di Amazon, una perla rara è abissata tra le liste di skill. Si tratta ovviamente dell’anziana signora che ha coniato il motto Maledetti!, protagonista del fuorionda di un collegamento di SkyTg.

Chi non vorrebbe ascoltarla nel proprio salotto? O farne risuonare l’acuta profondità davanti a un amico o durante un pranzo con i parenti.

“Alexa, Apri la signora urlona”

5. Posta mail

Un utility carino che permette di inviare e-mail direttamente dal dispositivo Echo, comunicando con Alexa e senza dover piggiare nessun tasto. Per far partire la skill serve dire ad Alexa “apri posta mail” e successivamente dettare indirizzo e-mail del destinatario e contenuto del messaggio.

Alexa provvederà ad inviare una copia dell’e-mail inviata anche alla vostra casella mail.

5. Esatto, risposta sbagliata

Il gioco consiste nel rispondere a 10 domande nel minor tempo possibile, ma il punto è che non bisogna dare la risposta giusta, bensì quella sbagliata. Se sbagliate, e date quindi la risposta giusta, dovrete riniziare da capo.

“Alexa, apri esatto risposta sbagliata”

6. Escape room

Tra le più valutate skill di Alexa, Escape room può essere la compagnia ideale per una serata in compagnia di Alexa, ancora meglio se con famiglia o amici. Il gioco ricalca il format originale dell’escape room: in sostanza, una stanza nella quale si è intrappolati e da cui bisogna uscire.

Ci sono attualmente quattro stanze che si possono scegliere, ognuna riferita ad un livello di difficoltà diverso (facile/medio/difficile/bonus).

7. Canto degli uccelli

Trovarsi fuori, su un prato al sole di prima mattina? Ma anche no. Alexa pensa anche a questo. Canto degli uccelli è una delle skill più usate di Alexa. Utile per trovare un po’ di relax ogni tanto in compagnia di una melodia mai scontata e mai banale.

“Alexa, apri Canto degli Uccelli”

8. Ping!

Un altro utility che per alcuni sarà molto utile. Come suggerisce il nome, questa skill serve a controllare il ping di qualsiasi sito web, al fine di testarne la velocità.

Per aprirla chiamate Alexa dicendo ““Alexa, apri ping dominio” o “Alexa, apri ping dominio e controlla www.google.it”

9. Scuse per non uscire

Ecco una skill della quale nessuno potrà fare veramente a meno. Quando qualcuno (perchè ci sarà  sempre qualcuno che lo farà) vi inviterà ad uscire e voi non ne avrete minimamente voglia, chiedete un consiglio ad Alexa. Si potrebbe dimostrare molto più efficace delle scuse che vi siete inventate/i in passato.

“Alexa, usa Scuse per non uscire”

“Alexa, chiedi a Scuse per non uscire come posso tirare il pacco a Luca”

10. Tira lo sciacquone

Ultima di questa lista, ma non per importanza. Questa skill è senza dubbio la più importante e fondamentale di tutte. Nessuno può dirsi veramente completo se non la usa almeno una volta. Come nella vita d’altronde.

“Alexa, apri Tira Lo Sciacquone”

“Alexa, Tira Lo Sciacquone”

Come rimuovere la voce da una canzone online (in modo automatico e in pochi secondi)

Togliere la voce da una canzone è un procedimento che può richiedere molto tempo e che, spesso,è accessibile solo a chi sa usare determinati programmi di editing audio. Esiste però un sito web che promette di fare il lavoro al posto nostro in modo automatico ed estremamente veloce: si chiama Vocal Remover , e riesce a rimuovere completamente la voce dalle canzoni grazie all’utilizzo delle reti neurali.

A queste reti infatti sono state fatte ascoltare prima canzoni con la voce, e, successivamente, canzoni senza voce. Così hanno imparato a riconoscere le canzoni che hanno un timbro vocale al loro interno e a rimuoverlo.

Usare Vocal Remover è molto semplice. E’ necessario caricare il file mp3 della canzone, o in alternativa inserire l’URL del video youtube dove la canzone è contenuta. In pochi secondi il sito ci restituisce delle anteprime della canzone con la voce rimossa.

Scaricare il file in mp3 costa 3,99 dollari. In alternativa è possibile scegliere 3 piani di pagamento: Small (3 canzoni al prezzo di 7,99 dollari, Regular 10 canzoni a 19,99 dollari, o Premium 50 canzoni a 59,99 dollari).

Veicoli di categoria N – Codice della Strada

– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Veicoli di categoria M – Codice della Strada

– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

Veicoli di Categoria L – Codice della Strada

– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (1)

Classificazione dei Veicoli – Codice della Strada

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)
– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (1)

b)
– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)
– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)
– categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .

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(1) Lettera modificata dall’art.1 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Veicolo: definizione – Patente di Guida

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

Passaggi a Livello – Codice della Strada

In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) – Testo Integrale

Proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del Governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.